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Roma,
21 ottobre 2014
Circolare n. 187/2014
Oggetto: Autostrade – Dal
3 novembre al 3 dicembre aperti i termini per chiedere la riduzione dei pedaggi
2013 – Delibera C.C.A.A. 2.10.2014 su G.U. n.242 del 17.10.2014.
Come preannunciato, il Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori ha deliberato i criteri e le modalità per la presentazione
delle istanze di riduzione dei pedaggi autostradali relativi al 2013.
I termini per la presentazione delle istanze sono aperti
dalle ore 9,00 del 3 novembre alle ore 14,00 del 3 dicembre 2014. Le istanze
vanno compilate e trasmesse in via telematica, attraverso il sito internet www.alboautotrasporto.it.
Si rammenta che gli sconti sono usufruibili dalle imprese di
autotrasporto in conto terzi e in conto proprio, italiane e comunitarie, nonché
ai relativi raggruppamenti, relativamente ai veicoli Euro3, Euro4, Euro5 e
superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e B5 (furgoni, autocarri, autotreni
e autoarticolati).
La percentuale di riduzione è proporzionale all’ammontare
complessivo pagato per pedaggi autostradali e va da un minimo del 4,33% per chi
ha speso da 200 mila a 400 mila euro annui (per importi inferiori non si ha
diritto a riduzione), fino a un massimo del 13% qualora la spesa per pedaggi
sia stata superiore a 5 milioni di euro.
Per i veicoli ecologici la riduzione va calcolata su
fatturati maggiorati in base ad indici moltiplicatori (indice 2 per veicoli
Euro4; indice 2,5 per veicoli Euro5 e superiori). Sui pedaggi relativi a
transiti notturni (ingresso in autostrada dopo le 22,00 ed entro le ore 2,00;
ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00) la riduzione è
maggiorata del 10 per cento.
Gli sconti spettano esclusivamente sui pedaggi a riscossione
differita mediante fatturazione e vengono applicati da ciascuna società che
gestisce i sistemi di pagamento differito direttamente sulle fatture intestate
ai soggetti aventi diritto.
| Daniela Dringoli | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.179/2014
     | 
| Responsabile
  di Area | Allegato uno | 
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  organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
G.U. n. 242 del
17.10.2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DELIBERA 2 ottobre 2014 
Disposizioni  relative 
alla   riduzione   compensata  
dei   pedaggi
autostradali
per i transiti effettuati nell'anno 2013. 
(Delibera  n.
02 /2014)
                        IL COMITATO CENTRALE 
      
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche 
      che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
 
Riunitosi nella seduta del 2 ottobre 2014; 
  Visto
il decreto-legge 28 dicembre 1998, 
n.  451,  convertito 
con
legge 26 febbraio 1999, n .40; 
  Visto
in  particolare  l'art. 
2,  comma  3  del  decreto-legge 
28
dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge
40/99,  che  assegna 
al
Comitato centrale  per 
l'Albo  degli  autotrasportatori  risorse 
da
utilizzare per la protezione ambientale  e 
per  la  sicurezza 
della
circolazione,   
anche    con   
riferimento    all'utilizzo    delle
infrastrutture; 
  Visto
l'art. 45  della  legge 
23  dicembre  1999 
n.  488,  che  a
decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le
misure  previste  dalle
disposizioni normative teste' citate,
destinando alle stesse la somma
di € 46.481.121,00; 
  Visto
il decreto-legge  22  giugno 
2000,  n.  167 
convertito  con
modifiche nella 
legge  10  agosto 
2000,  n.  229, 
che  modificando
l'articolo 45 comma 1 lettera c) della legge 23
dicembre 1999 n. 488,
ha elevato la 
predetta  somma  di  €
46.481.121,00  portandola  a  €
67.139.397,00; 
  Visto
l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 
settembre  2003  n.
269 convertito con modificazioni nella
legge  24 
novembre  2003,  n.
326, 
con  il  quale, 
a  decorrere  dall'anno 
2003,  la  somma  
di
€ 67.139.397,00 e' stata incrementata di €
10.329.138,00; 
 
Vista  la  direttiva 
del  Ministro  delle 
infrastrutture  e   dei
trasporti prot. n. DM 0000117 del 21  marzo 
2013,  registrata  dalla
Corte dei conti in data 15 maggio 2013 reg.
4  - 
fogl.  64,  con  la
quale sono state adottate le disposizioni in
merito all'impiego delle
somme stanziate sul capitolo 1330 di cui alla
legge n. 40/1999  e  di
quelle che risultassero assegnate nel corso del
2013; 
  Vista
la delibera adottata dal  Comitato  centrale 
per  l'albo  n.
08/2013, con la quale in attuazione della
citata direttiva  e'  stato
destinato provvisoriamente l'importo di €
67.733.123,00, pari al  90%
delle risorse assegnate, ai sensi della legge
n. 40/99  e  successive
modifiche, per gli interventi relativi all'anno
2013 a  favore  delle
imprese 
italiane  e  comunitarie 
di  autotrasporto,  attraverso 
la
stipula di apposite convenzioni con le  societa' 
che  gestiscono  le
infrastrutture autostradali, nonche' per la
definizione di  eventuali
contenziosi connessi alle procedure di
erogazione dei rimborsi; 
 
Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al
meccanismo di 
calcolo  del  fatturato 
rilevante  per  le  riduzioni
compensate dei pedaggi, si rende necessario
accantonare una cifra che
puo' indicativamente stimarsi in € 200.000,00; 
 
Considerato,   quindi,   che  
per   favorire   l'utilizzo   
delle
infrastrutture 
autostradali  da  parte 
delle  imprese  italiane  
e
comunitarie di autotrasporto di cose,
risulta  disponibile  l'importo
di € 67.733.123,00, dal quale  andra' 
detratto  l'importo  per 
dare
copertura alle spese  necessarie 
a  rendere  operativa 
la  presente
delibera, fermo restando quanto previsto
dalla  citata  direttiva 
n.
0000117 del 21 marzo 2013  e 
salve  ulteriori  somme 
che  dovessero
residuare dall'ammontare come sopra
preventivato; 
 
Considerata la necessita' di stabilire 
l'entita'  percentuale  dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da
applicarsi  ai  soggetti 
aventi
titolo; 
 
Considerato che l'utilizzo della 
firma  digitale  rende 
possibile
l'invio 
al  Comitato  centrale, 
attraverso  il  suo 
sito  internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per
le  riduzioni  compensate
dei pedaggi autostradali; 
 
Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita'
per la presentazione delle domande e della  relativa 
documentazione,
ai fini dell'ottenimento delle riduzioni
compensate dei pedaggi per i
transiti effettuati nell'anno 2013; 
  Visto
il capitolo  di  spesa 
1330  «Somma  assegnata 
al  Comitato
centrale 
per  l'albo  degli 
autotrasportatori  per   le  
attivita'
propedeutiche alla riforma organica del  settore 
nonche'  interventi
per la sicurezza della circolazione»; 
                               Delibera: 
 
                              Titolo I 
Disposizioni
comuni alle domande per le 
riduzioni  compensate  delle
  imprese di autotrasporto conto terzi e conto
proprio. 
  1. I
pedaggi autostradali per i veicoli Euro 3, Euro 4,  Euro 
5  e
superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e
B5, adibiti  a  svolgere
servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle  imprese  di
cui al successivo punto 4, sono soggetti ad una
riduzione  compensata
a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31
dicembre  2013,  commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi. 
  2. I
pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente  punto
1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata
a partire  dal
1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013,
commisurata al  volume  del
fatturato annuale in  pedaggi 
effettuati  nelle  ore 
notturne,  con
ingresso in autostrada dopo le ore  22,00 
ed  entro  le  ore  02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle
ore 06,00. 
  Tale
ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative,  ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite
nel  successivo  punto
4, che hanno realizzato almeno il  10% 
del  fatturato  aziendale 
di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le
modalita' indicate al
punto 6 della delibera. 
 
Qualora  il  raggruppamento  (cooperativa 
a   proprieta'   divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi
tale ultima  condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che
abbiano  comunque  realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle
sopracitate  ore  notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione
compensata purche' detto
raggruppamento fornisca  i 
dati  necessari  per 
l'elaborazione  dei
pedaggi notturni delle suddette imprese. 
  3. Le
predette riduzioni compensate  sono  concesse 
esclusivamente
per i 
pedaggi  a  riscossione 
differita  mediante  fatturazione, 
e
vengono applicate da ciascuna societa'  che 
gestisce  i  sistemi 
di
pagamento differito del pedaggio, sulle fatture
intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione. 
  4. Le
riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere
richieste: 
    a)
dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2012  ovvero 
nel
corso dell'anno 2013, risultavano iscritte
all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della
legge 6  giugno  1974, 
n.
298; 
    b)
dalle cooperative  aventi  i 
requisiti  mutualistici  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni,  dai  consorzi
ed dalle societa' consortili costituiti a norma
del Libro  V,  titolo
X, capo I, sez. II e II-bis del codice  civile, 
aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al 
predetto  Albo  nazionale
alla data del 31 dicembre 2012 ovvero durante
il 2013. 
  Le
imprese, le cooperative, i consorzi 
e  le  societa' 
consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio
2013,  possono  richiedere
le 
riduzioni  di  cui 
sopra  per  i 
viaggi  effettuati  dopo 
tale
iscrizione; 
    c)
dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  ed
dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione 
Europea
che, alla data del 31 dicembre 2012 ovvero nel
corso  dell'anno  2013
risultavano titolari di licenza comunitaria
rilasciata ai  sensi  del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992; 
    d)
dalle imprese ed dai  raggruppamenti  aventi 
sede  in  Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto
proprio che, alla  data
del 31 dicembre 2012, ovvero nel  corso 
dell'anno  2013  risultavano
titolari di apposita licenza in conto  proprio 
di  cui  all'art. 
32
della legge 298 del 6  giugno 
1974,  nonche'  dalle 
imprese  e  dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese  dell'Unione 
europea,  che
esercitano l'attivita' di autotrasporto in
conto proprio. Le imprese,
le cooperative, i consorzi  e 
le  societa'  consortili 
titolari  di
licenza per il conto proprio dal 1° gennaio
2013, possono  richiedere
le riduzioni di cui sopra soltanto per i
viaggi  effettuati  dopo 
la
data di rilascio di detta licenza. 
  5. La
riduzione compensata di cui al punto 1 si applica  secondo 
i
seguenti criteri: 
   
a)  determinazione  del 
fatturato  totale  annuo 
realizzato  da
ciascun soggetto  avente 
titolo  alla  riduzione, 
moltiplicando  il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo  veicolo 
per  i  seguenti
indici di sconto: 
     
1,00 per i veicoli Euro 3; 
     
2,00 per i veicoli Euro 4; 
     
2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori; 
    b)
applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale  annuo
delle 
percentuali  di  riduzione 
compensata  secondo  il  
seguente
prospetto: 
    
 
       
=====================================================
       
|Fatturato globale annuo in |   
percentuale di     |
       
|           euro            |       riduzione       |
       
+===========================+=======================+
       
|- da        200.000    a  
|                       |
        |
400.000 euro              |         4,33%         |
       
+---------------------------+-----------------------+
        |-
da        400.001    a  
|                       |
       
|1.200.000 euro             |         6,50%         |
       
+---------------------------+-----------------------+
       
|- da     1.200.001    a   
|                       |
       
|2.500.000 euro             |         8,67%         |
       
+---------------------------+-----------------------+
       
|- da     2.500.001    a   
|                       |
       
|5.000.000 euro             |        10,83%         |
       
+---------------------------+-----------------------+
       
|- oltre 5.000.000 euro     |          13%          |
       
+---------------------------+-----------------------+
 
   6.
L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e'  pari 
al
10% 
dei  valori  percentuali 
riportati  nella  tabella 
di  cui  al
precedente punto 5,  calcolata 
sul  fatturato  relativo 
ai  pedaggi
notturni. 
  7. Per
i richiedenti che si sono avvalsi di 
sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione
differita dopo il  1°  gennaio
2013, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data  a  partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio. 
  8. Nel
caso l'ammontare  complessivo  delle 
riduzioni  applicabili
(risultante dai rendiconti trasmessi dalle
societa' concessionarie al
Comitato centrale  per 
l'albo  degli  autotrasportatori)  risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso
Comitato provvede al calcolo
del 
coefficiente  determinato  dal 
rapporto  tra  lo  
stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle  riduzioni 
richieste  dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato
centrale  per  l'albo 
degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei
coefficienti  di  riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni
relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di
cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile. 
 
Tale  coefficiente,  applicato 
alle  percentuali   di  
riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali
stesse. 
  9. A pena
di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 3
novembre 2014 e fino alle ore 14,00 del 3
dicembre 2014 le imprese di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto
proprio aventi titolo,
interessate alle  riduzioni 
compensate  di  cui  ai  punti 
1  e  2,
provvedono a compilare ed a presentare la
domanda  esclusivamente  in
via telematica. La  compilazione 
deve  avvenire,  inserendo 
i  dati
necessari nelle apposite maschere presenti
nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it. 
  Allo
scopo di  guidare  gli 
utenti  affinche'  detta 
compilazione
avvenga in maniera corretta, il Comitato
centrale  rende  disponibile
sul proprio sito internet un manuale utente. 
  10.
Nella domanda per il conto terzi ed 
in  quella  per  il 
conto
proprio, devono figurare, a  pena 
di  inammissibilita',  i  seguenti
dati: 
    a)
denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio; 
    b)
generalita' del titolare,  del  rappresentante  legale 
o  del
procuratore che la sottoscrive in formato
elettronico; 
   
c)   sottoscrizione   da  
parte   del   titolare,  
ovvero   del
rappresentante legale dell'azienda o di un
suo  procuratore,  con  la
procedura della firma elettronica descritta nel
successivo  punto  13
della presente delibera. Attraverso questa
sottoscrizione,  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo  n. 
196  del  30 
giugno  2003,
l'autore autorizza il Comitato centrale e la
Societa' Autostrade  per
l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei
propri dati  personali,
al 
fine  di  consentire 
la  lavorazione  delle 
pratiche   per   il
riconoscimento del beneficio richiesto; 
    d)
per le imprese o raggruppamenti aventi 
sede  in  altro  Paese
dell'U.E., il numero e la data di rilascio
della licenza  comunitaria
ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992,
del 26 marzo 1992. La
copia 
cartacea  della  licenza 
comunitaria  dovra'  essere 
spedita
soltanto su richiesta  del 
Comitato  centrale  e  con  le 
modalita'
specificate da detto organismo. 
  In
aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e  quelle 
in
conto proprio devono fornire gli elementi di
cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera. 
  11. In
merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve
inserire  per  ciascun
mezzo 
a  motore  la 
targa,  la   classificazione   ecologica  
Euro
(esclusivamente Euro 3, Euro 4, Euro 5 o
superiore, tenendo  presente
la normativa di 
riferimento  riportata  in 
allegato  alla  presente
delibera) ed il numero dell'apparato
telepass  ovvero  della 
tessera
viacard ad esso abbinato  nell'anno 
2013  (Il  numero 
dell'apparato
Telepass o delle Tessera Viacard deve essere
formato da 20  caratteri
numerici, qualora  il 
numero  di  tali 
apparati  dovesse  risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri
iniziali fino ad  arrivare
a 20 caratteri complessivi). 
  In  alternativa 
all'inserimento  manuale  dei 
suddetti  dati,  le
informazioni obbligatorie relative: 
    a) al
prospetto veicoli; 
    b) ai
soci appartenenti a raggruppamenti, di 
cui  al  successivo
punto 22, lett. a) della delibera; 
   
c)  ai  raggruppamenti  in 
conto  terzi  che 
associano  imprese
italiane o comunitarie che esercitano attivita'
di trasporto in conto
proprio, di cui al successivo punto 22, lettera
b) della delibera; 
    d) ai
raggruppamenti  di  cui 
facciano  parte  imprese 
italiane
titolari di licenza per il trasporto in conto
proprio e/o comunitarie
che eseguono il trasporto in conto  proprio, 
di  cui  al 
successivo
punto 26 della delibera; potranno essere
fornite al Comitato Centrale
utilizzando 
l'apposita  applicazione  presente 
nel  sito   internet
dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati
allegati alla  presente
delibera. 
  12.
L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi
che per il conto proprio, presenta un'unica
domanda  inserendo  nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere
ai predetti benefici. 
  13.
Terminata la  compilazione  sul 
sito  internet  dell'Albo, 
la
domanda, a pena di inammissibilita', deve
essere firmata  in  formato
elettronico 
dal   titolare,   ovvero  
dal   rappresentante   legale
dell'azienda o da un suo procuratore;  a 
tal  fine,  l'impresa 
deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale
(smart card  o  token
usb ) distribuito dai certificatori  abilitati 
iscritti  nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1  del 
decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere,
ecc...). L'apposizione  di
questa 
firma  con  le 
modalita'  sopra   indicate,  
determina   il
completamento della domanda  che, 
da  quel  momento, 
assume  valore
legale con le conseguenti responsabilita'
previste dall'art.  76  del
D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni  mendaci
e di falsita' in atti. 
 
14.  Il  pagamento 
della  marca  da 
bollo  va  eseguito  
tramite
bollettino postale sul c/c 4028 (specifico
per  l'autotrasporto).  Al
termine della compilazione in  formato 
elettronico,  l'impresa  deve
inserire negli appositi campi gli estremi  del 
versamento  (data  di
effettuazione del pagamento ed identificativo
dell'ufficio  postale),
sui quali il Comitato centrale effettuera' gli
opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la
ricevuta  del  pagamento
(da non inviare al Comitato centrale), per
esibirla a  richiesta  del
medesimo Comitato. 
 
15.  Le  riduzioni 
dei  pedaggi  si 
applicano  per   i  
percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla
data del  1°  gennaio
2013, il sistema di classificazione dei  veicoli 
basato  sul  numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso. 
  16. Il
fatturato annuale  a  cui 
vanno  commisurate  le 
riduzioni
compensate 
dei  pedaggi   e'  
calcolato   unicamente   sulla  
base
dell'importo lordo dei  pedaggi 
relativi  ai  transiti 
autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi
B3, B4 e B5 nell'anno
2013, per i quali le societa' concessionarie
abbiano  emesso  fattura
entro il 30 aprile 2014. 
  17.  Le 
societa'  concessionarie  danno 
seguito  ai  rimborsi 
ai
soggetti 
aventi  titolo,  secondo 
le   modalita'   previste  
dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed
il Comitato centrale. 
 
                              Titolo II 
Disposizioni
specifiche per le domande di riduzione compensata  delle
                imprese di autotrasporto conto
terzi 
  18. In
aggiunta agli elementi  indicati  al 
precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto per conto  di 
terzi  che  intende 
fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire  le 
ulteriori  informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a  23. 
La  mancanza  o  l'errata
indicazione di una  di 
queste  informazioni,  comporta 
l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda
del caso. 
  19. Le
imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire
negli appositi spazi del sito  internet 
del  Comitato  centrale, 
le
informazioni di seguito elencate: 
   
numero,  data   di  
iscrizione   e   di  
eventuale   cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  del 
soggetto  che
richiede 
il  beneficio;  le 
imprese  aventi  sede 
in  altro  Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero
e la data di  rilascio
della licenza comunitaria; 
   
societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che 
gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a 
riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di 
fatturazione  intestato/i  al 
soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i
codici  di  fatturazione 
devono
essere indicati nella loro interezza, che per
la Societa'  Autostrade
consiste in nove cifre; 
    per
ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali,
l'indicazione della targa, della
categoria 
(Euro  3,  Euro 
4,  Euro  5 
o  superiore),  del  
numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera
Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2013. Tale indicazione dovra'  avvenire 
con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del
numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
 
20.  Le  imprese 
iscritte  all'Albo  nel 
corso  del  2013 
devono
indicare, in un'apposita  maschera, 
se  tale  iscrizione 
sia  stata
ottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15
della stessa legge, ovvero per trasferimento di
sede. 
  21. Le
imprese o i raggruppamenti aventi sede 
in  un  altro  Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una
licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2013, devono  indicare 
in  un'apposita  maschera 
se
trattasi di primo  rilascio 
ovvero  di  rinnovo 
di  una  precedente
licenza. 
  22.
I  raggruppamenti  italiani 
(cooperative,  consorzi,  societa'
consortili) iscritti all'Albo nazionale  degli 
autotrasportatori  di
cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti
esteri  aventi  sede 
in
altro Paese dell'U.E., titolari di licenza
comunitaria, sono chiamati
ad osservare le seguenti disposizioni: 
    a)
i  raggruppamenti  formati 
esclusivamente  da  soci 
iscritti
all'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di  terzi,  ovvero
da imprese titolari di licenza comunitaria con
sede  in 
altro  Paese
dell'U.E.,  
devono   specificare    nell'apposita    maschera,   
la
denominazione, il numero e  la 
data  di  iscrizione 
all'Albo  degli
autotrasportatori dei rispettivi soci  italiani 
o,  per  le  imprese
U.E., il numero e  la 
data  di  rilascio 
delle  rispettive  licenze
comunitarie; 
    b) i
raggruppamenti  tra  i 
cui  soci  compaiano 
anche  imprese
italiane e/o comunitarie che effettuino
trasporti in conto proprio  o
iscritte 
al   registro   delle  
imprese   per   attivita'  
diverse
dall'autotrasporto di  cose 
per  conto  di 
terzi,  devono  indicare
nell'apposita maschera del sito  internet 
dell'albo,  la  parte 
del
fatturato autostradale del raggruppamento
ottenuta con  detti  viaggi
eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche'
il  relativo  importo
venga scorporato in sede di quantificazione del
beneficio  richiesto.
Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza
in conto proprio o
comunitari che esercitano attivita' di
trasporto in conto proprio, il
raggruppamento procede ad elencarli
evidenziandone  il  fatturato 
in
pedaggi maturato nel corso del 2013, sulla base
del quale sara'  loro
riconosciuto l'ammontare della riduzione;  resta 
fermo  che  per  le
imprese socie iscritte all'Albo degli
autotrasportatori e per  quelle
straniere titolari  di 
licenza  comunitaria,  il 
raggruppamento  e'
tenuto a fornire, negli appositi campi, le
informazioni di  cui  alla
precedente lettera a). 
  23. Le
imprese che hanno aderito  o  cessato 
di  aderire  a 
forme
associate nel corso dell'anno 2013, debbono
presentare  una  distinta
domanda 
a  loro  nome, 
per  i  transiti 
effettuati  nei   periodi,
rispettivamente, antecedenti alla data di
adesione alla  cooperativa,
al consorzio od alla  societa' 
consortile,  ovvero  successivi 
alla
cessazione del rapporto associativo. 
 
                             Titolo III 
Disposizioni
specifiche per le domande di riduzione compensata  delle
  imprese di autotrasporto conto proprio. 
  24. In
aggiunta agli elementi  indicati  al 
precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto in conto proprio
interessata a  richiedere
le riduzioni 
compensate,  deve  fornire 
le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi punti 25 e 26. 
  La
mancanza o l'errata indicazione di una di 
queste  informazioni,
comporta l'esclusione totale o  parziale 
dai  suddetti  benefici, 
a
seconda del caso. 
  25. Le
imprese di autotrasporto in conto proprio, 
devono  inserire
negli appositi spazi del sito  internet 
del  Comitato  centrale, 
le
informazioni di seguito elencate: 
   
numero e data di rilascio della licenza in conto proprio  di  cui
e' titolare il richiedente; 
   
societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che 
gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a 
riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di 
fatturazione  intestato/i  al 
soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i
codici  di  fatturazione 
devono
essere indicati nella loro interezza, che per
la Societa'  Autostrade
consiste in nove  cifre. 
Al  fine  di 
agevolare  le  operazioni 
di
individuazione/riconoscimento dei codici, e'
opportuno che  l'impresa
richiedente alleghi copia  di 
una  fattura  per 
ognuno  dei  codici
indicati nella domanda; 
    per
ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali,
l'indicazione della targa, della
categoria 
(Euro  3,  Euro 
4,  Euro  5 
o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera
Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2013. Tale indicazione dovra'  avvenire 
con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del
numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
  26. I
raggruppamenti che associano 
imprese  italiane  titolari 
di
licenza per 
il  trasporto  in 
conto  proprio  e/o 
comunitarie  che
effettuano 
il  trasporto  in  
conto   proprio,   devono  
compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le
imprese associate ed  il
relativo fatturato autostradale realizzato da
ognuna  di  queste 
nel
2013, sulla base del quale sara'  calcolato 
la  riduzione  spettante
alla singola impresa. 
  27. La
societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi  titolo,
secondo le modalita' previste  dalla 
convenzione  stipulata  tra  la
stessa societa' ed il Comitato centrale. 
  La
presente delibera verra'  pubblicata  nella 
Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma,
2 ottobre 2014 
 
Il Presidente: Fumero
Allegati della Delibera in formato grafico